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Conti intestati a AMICI DEL GUATEMALA ODV:
- C.C. Banca Etica IT24X0501802800000011076130 (per bonifici)
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STATUTO AMICI DEL GUATEMALA ODV



STATUTO TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO


Art. 1 (Costituzione e Denominazione) 

1.1. E' costituita, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 117/2017 (da ora in poi anche detto CTS, che sta per codice del terzo settore), l'Associazione, non riconosciuta, denominata “AMICI DEL GUATEMALA Organizzazione Di Volontariato”, ovvero in forma abbreviata “AMICI DEL GUATEMALA ODV”. La sede dell’associazione è stabilita in Siena (SI), all’indirizzo risultante dal registro unico del terzo settore, da ora in avanti anche RUNTS ovvero risultante da altro registro pubblico. Nel proseguo quando indichiamo l’acronimo CTS, si deve intendere il D.Lgs 117/2017. 

Art. 2 (Durata)
2.1. La durata dell'Associazione è fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea degli associati; con analoga deliberazione l'Associazione può essere sciolta anticipatamente.

Art. 3 (Finalità e Attività)

3.1. L’associazione è un luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività di interesse generale; favorisce lo sviluppo della comunità ove opera, ispirandosi ai principi costituzionali di solidarietà in conformità dei principi introdotti dal D.Lgs. 117/2017, CTS. 3.2. L’associazione è aconfessionale, apartitica, si ispira, nella sua attività, ai principi democratici. 3.3. L’Associazione non ha fini di lucro ed ex art. 5 D.Lgs. 117/2017, persegue esclusivamente finalità di interesse generale e di solidarietà, di promozione della cultura, materiale e spirituale della persona in generale, ed in particolare di alcune popolazioni del Guatemala, attraverso i rapporti tra gli uomini, l’ambiente e la natura. In particolare la suddetta attività rientra nella più generica attività, prevista dall’art. 5 del D.Lgs 117/2017, e precisamente il comma 1, lettera u) ossia beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19/08/2016, n. 166 e successive modificazioni, ovvero in erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate, ovvero di attività previste dal medesimo articolo 5, in favore di dette persone. L’associazione potrà, per il perseguimento dei suoi scopi, collaborare anche con altre associazioni, italiane o internazionali. A tal fine potrà:
a) organizzare convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, concerti, proiezioni, rassegne, festival e altre attività similari di carattere promozionale;
b) svolgere attività di ricerca, di raccolta dati, di rilevazioni statistiche, nonché di studi di carattere culturale e scientifico;
c) esplicare iniziative di carattere promozionale, pubblicitario ed editoriale per la diffusione delle iniziative dell'Associazione e della conoscenza dei problemi connessi agli scopi sociali;d) organizzare corsi per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento di persone che vogliano operare nel campo di attività dell'Associazione;
e) organizzare stabilmente raccolta fondi, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 117/2017, prevalentemente in occasione di eventi, quali gite culturali, ma anche in sede di attività culturali.
3.4. Al fine di perseguire i propri scopi istituzionali, in via accessoria e strumentale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, potrà svolgere le attività diverse da quella istituzionale che serviranno a supporto e per raccogliere fondi per quella istituzionale.
 

Art. 4 (Divieto distribuzione utili e devoluzione patrimonio)

4.1. L’associazione non distribuirà durante tutta la sua esistenza, neanche indirettamente, utili di qualsivoglia natura, nonché fondi, riserve o capitale Gli utili o gli avanzi di gestione eventuali, saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Resta ferma la diversa destinazione imposta per legge.
4.2. In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, salvo diversa disposizione, ad altro Ente qualificato di volontariato e comunque del Terzo settore e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs 117/2017. 

TITOLO II

PATRIMONIO E ASSOCIATI 

Art. 5 (Patrimonio)
5.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione. Il Fondo di Dotazione è costituito ed alimentato da: a. Quote e contributi degli associati; b. Contributi ed erogazioni di privati e/o enti pubblici; c. Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività; d. Contributi di organismi internazionali; e. Donazioni e lasciti testamentari anche immobiliari; f. Rimborsi derivanti da convenzioni; g. Proventi derivanti dalla cessione di beni e prestazione di servizi agli associati e a terzi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h. Dai contributi dell’Unione Europea.

Art. 6 (Principi sociali di democrazia ed uguaglianza)
6.1. La struttura organizzativa dell’associazione, in ogni sua istanza, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti che condividono i principi fondamentali dello Statuto e si impegnano per realizzarli.
6.2. La struttura si ispira ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
6.3. Le cariche sociali sono assegnate mediante consultazione democratica di tutti gli appartenenti all’associazione secondo il principio generale di maggioranza assoluta contata in base alle teste e non alla quota sociale.

6.4. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri e possono essere sia elettori attivi che passivi.

Art. 7 (Associati)
7.1. L’associazione è costituita da un minimo di 7 persone fisiche ovvero da un minimo di 3 organizzazioni di volontariato.
Possono far parte dell’associazione tutte le persone che hanno la capacità di agire, secondo l’ordinamento italiano, ovvero le persone giuridiche.
7.2. Sono associati coloro che fanno richiesta di partecipare alla vita associativa, condividendo gli scopi dell’associazione e pagano una quota annuale. Possono essere associati sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti del terzo settore senza scopo di lucro, ovvero enti commerciali. Possono condividere gli scopi associativi anche solo mediante il pagamento delle quote annuali. Gli associati che hanno costituito l’associazione sono anche associati onorari.
7.3. Gli associati che hanno effettuato o effettueranno in futuro, un lascito all’associazione, per un importo non inferiore ad euro 3.000 (euro tremila/00), potranno essere insigniti del titolo onorario di “associati benemeriti”; tale onorificenza deve essere deliberata, dall’organo amministrativo, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
7.4. Le personalità che si sono distinte per meriti umanitari, culturali e sociali in genere, potranno essere nominate “associati onorari”, con delibera, motivata, dell’organo amministrativo.
7.5. Alle categorie degli associati, di cui ai precedenti punti 7.3 e 7.4, non spetta nessun diritto particolare e diverso rispetto agli altri associati, ma la loro “onorificenza” è solo un riconoscimento morale, spirituale e non materiale.
7.6. Gli associati sono tenuti a pagare, qualora prevista, una quota di ammissione e una quota associativa annua che verrà determinata dall’organo amministrativo.
7.7. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Le quote sono intrasferibili. L’associato che non sia in regola con il pagamento della quota sociale potrà essere escluso con delibera dell’organo amministrativo.
7.8. Gli associati recedenti od esclusi, o comunque che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
7.9. Tutti gli associati che risultano iscritti al relativo libro da almeno tre mesi, maggiori d'età ed in regola con il pagamento della quota annuale, hanno il diritto di voto in assemblea. L’aggiornamento del libro degli associati spetta all’organo amministrativo.
7.10. Gli associati, qualora previsto da leggi in vigore al momento, devono essere assicurati contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L’assicurazione deve essere contratta con operatore che presti idonee garanzie patrimoniali e di solvibilità.
7.11. In deroga all’art. 23 del D.Lgs. 117/2017, l’organo amministrativo deve, entro 15 giorni dalla domanda di ammissione di un nuovo socio, comunicare la decisione al soggetto richiedente. La comunicazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la ricevibilità da parte dell’interessato.

Art. 8 (Diritti e doveri degli associati)

8.1. Gli associati hanno diritto: a) di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti interni, nel rispetto della legge, dello statuto e del codice etico ove presente; b) di essere informati sull’andamento dell’attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi; c) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta (mail, fax, sms e simili) all’organo amministrativo, che risponde entro 10 giorni dalla richiesta, con la messa a disposizione dei relativi libri; d) di richiedere la convocazione dell’assemblea. L’organo amministrativo deve procedere entro 5 giorni quando la richiesta viene fatta da tanti associati rappresentanti i 2/3 del totale iscritto a libro degli associati; e) di partecipare alle assemblee qualora siano iscritti al libro degli associati da almeno tre mesi. Gli associati, che abbiano ottenuto l’ammissione all’associazione, hanno diritto di richiedere, all’organo amministrativo, la loro iscrizione al libro soci ed al RUNTS, mediante richiesta scritta (mail, fax, sms e simili, con il solo vincolo di dimostrabilità della ricezione da parte dell’organo ricevente). Trascorsi 10 giorni senza che ricevano risposta dall’organo amministrativo, ai fini della partecipazione assembleare si considerano iscritti a far data dal decimo giorno successivo all’invio della richiesta scritta; f) di essere elettori attivi e passivi. 8.2. Gli associati hanno i seguenti obblighi: a) pagare le quote sociali; b) rispettare la legge, lo statuto, il codice etico ed i regolamenti ove esistenti, nonché le decisioni prese in sede assembleare ed anche le decisioni deliberate, in conformità della legge e dello statuto, dall’organo amministrativo; c) comportarsi in maniera consona al decoro dell’associazione, non comportandosi in maniera non conforme agli usi e consuetudini in ambito di operatività dell’associazione, non compiendo atti che possono ledere il decoro ed il nome dell’associazione medesima.

Art. 9 (Recesso ed esclusione degli associati)

9.1. Per la disciplina del recesso ed esclusione degli associati, si applica l’art. 24 del codice civile. La qualifica di associato cessa per uno dei seguenti motivi: a) per il mancato versamento della quota annuale, deliberata dall’organo amministrativo; b) per il recesso comunicato, in forma scritta, all’organo amministrativo; c) per esclusione, motivata, deliberata dall’assemblea, solo per gravi motivi. Tale esclusione è limitata alle sole ipotesi ove l’associato: (i) tiene una condotta lesiva dello spirito, dell’immagine e degli interessi dell’associazione; (ii) quando l’associato non partecipi alla vita associativa, per un periodo, prolungato, almeno annuale, venendo, in tale ipotesi, a mancare il suo interesse ad essere associato. In queste ipotesi l’organo amministrativo comunica la decisione all’interessato, il quale potrà impugnarla entro il termine, perentorio di 30 giorni (giorni trenta) dalla comunicazione. L’impugnativa fatta nei termini apre un procedimento di contraddittorio, tra il soggetto escluso e l’assemblea, per il tramite dell’organo amministrativo, che entro trenta giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’impugnativa, da parte dell’associato escluso, lo convoca per ascoltare le sue motivazioni di tale impugnativa. Di tale contraddittorio si redige verbale. L’organo amministrativo convoca entro 5 giorni dalla redazione del verbale, l’assemblea che deve confermare o revocare l’esclusione. In caso in cui l’assemblea deliberi per l’esclusione, l’associato è escluso e potrà ricorrere alla giustizia ordinaria, laddove lo ritenga opportuno; d) per decesso. 9.2. In nessuno dei casi previsti dal precedente comma, del presente articolo, l’associato escluso ha diritto alla restituzione della quota o delle quote annuali versate. 9.3. Gli associati morosi possono evitare l’esclusione, se versano la quota entro 10 giorni dalla richiesta scritta fatta dall’organo amministrativo, che deve precedere la decisone di esclusione. 

TITOLO III 

ORGANI DELLA DELL’ASSOCIAZIONE E RELATIVE COMPETENZE

Art. 10 (Organi)

10.1. Sono Organi dell’Associazione: • L’Assemblea degli associati; • L’organo amministrativo; • L’organo di controllo; • Il revisore. 10.2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e salvo quanto previsto dall’art. 33, comma 3 del CTS. Le cariche di organismo di controllo e del revisore legale sono sempre onerose. 10.3. La delibera di nomina ad una carica sociale potrà contenere anche delle cause di incompatibilità, fermo restando la non discriminazione, la democraticità e l’imparzialità delle cause. Non possono essere stabilità cause ostative contrarie ai principi di democraticità ed imparzialità.

Art. 11 (L’Assemblea: Competenze e Convocazione)
11.1. L'Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è costituita da tutti gli associati di cui all'art. 7.
11.2. Sono di competenza dell’Assemblea tutte le materie inderogabili previste dall’art. 25 del D.Lgs. 117/2017. L'Assemblea delibera inoltre in merito agli altri argomenti che siano posti all'ordine del giorno.
11.3. L'Assemblea è convocata dal presidente dell’organo amministrativo, ossia, dal presidente del consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l’approvazione del bilancio. In casi eccezionali ed imprevedibili, l’assemblea per l’approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
11.4. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta l’organo amministrativo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo degli associati.
11.5. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante comunicazione scritta (lettera, telegramma, mail, fax, pec, sms e simili), ovvero mediante affissione presso la sede sociale, ovvero mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, spedita, affissa o pubblicata almeno otto giorni prima di quello fissato per la delibera e deve contenere, la data, l’ora e il luogo dell’adunanza e gli argomenti posti all’ordine del giorno nonchè una data per l’eventuale seconda convocazione.
11.6. Ogni associato iscritti a libro degli associati da almeno 3 mesi ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare secondo quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 117/2017.
 

Art. 12 (Svolgimento dell’Assemblea)
12.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’organo amministrativo, ovvero dal vice Presidente di detto organo, ovvero dalla persona designata dall’assemblea.
12.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

12.3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio ove obbligatorio.
12.4. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea, l’ordine del giorno, l’identità dei partecipanti (anche mediante allegato); deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.
12.5. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
12.6. Il verbale dell’Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e delibere dell’assemblea. 12.7. Le riunioni dell’Assemblea possono tenersi anche con interventi dislocati in più luoghi, a mezzo audio/video a patto che sia possibile, in maniera inequivocabile, identificare gli aventi diritto al voto.
 

Art. 13 (Quorum costitutivi e deliberativi assembleari)
13.1. Ogni associato ha diritto ad un voto, e quindi per maggioranza prevista dal presente articolo si intende una maggioranza per teste.
13.2. L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza + 1 degli aventi diritto. L’assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli aventi diritto intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

13.3. L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione, l’assemblea straordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.
13.4. In mancanza di una formale convocazione, ai sensi del precedente articolo 11 del presente statuto, l’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti tutti gli associati iscritti al libro degli associati, l’organo amministrativo, di controllo e di revisione, se nominati. In seconda convocazione sarà validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati aventi diritto presenti e siano presenti, ovvero informati, l’organo di amministrazione, di controllo e revisione se nominati. L’assemblea non potrà deliberare validamente se l’organo di amministrazione, di controllo o di revisione, se nominati, facciano pervenire, in forma scritta, il loro dissenso alla delibera da prendere, ovvero se un terzo degli associati aventi diritto si opponga alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
13.5. Nel caso previsto dal precedente comma, qualora l’Assemblea deliberi, senza l’osservanza delle norme di legge e del presente statuto, colui che ha dato seguito alla delibera risponde personalmente dei danni subiti dai terzi e anche nei confronti dell’associazione. 13.6. Le deliberazioni di modifica dello statuto e di modifica dello scopo istituzionale, di competenza dell’assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 (Organo amministrativo)

14.1. L’Associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione, formato da un minimo di tre persone e massimo sette persone ai sensi dell’art. 34 del CTS. Al presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza generale dell’associazione. 14.2. Gli amministratori restano in carica per un massimo di tre anni, ovvero per la durata prevista dalla delibera di nomina e possono essere rinnovati. 14.3. Il Consiglio di amministrazione sceglie al suo interno, ove non vi abbia provveduto l’assemblea, il Presidente e vice Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. 14.4. L’organo amministrativo potrà essere revocato in ogni momento, anche senza giusta causa, dall’assemblea, quando non si riunisce per almeno un trimestre, ovvero quando si riscontrano gravi irregolarità nel proprio operato. 14.5. Se uno degli amministratori si dimette, il presidente del consiglio di amministrazione dovrà, senza indugio, convocare l’assemblea per procedere alla nuova nomina; nel frattempo, il consiglio di amministrazione rimane in carica per l’ordinaria amministrazione, ivi compreso il consigliere dimissionario. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri, il consiglio di amministrazione decade per l’intero e si dovrà procedere alla convocazione, senza indugio, dell’assemblea, ai sensi del precedente capoverso.

Art. 15 (Competenze dell’Organo amministrativo)

15.1. All’Organo amministrativo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione. In particolare: a. stabilisce gli indirizzi dell'attività dell’associazione e ne predispone ed esegue i programmi; b. delibera in merito all’ammissione di nuovi associati e sulla loro esclusione; c. predispone la bozza di bilancio da presentare all’Assemblea per l’approvazione, nei modi e nelle forme previste dalla legge; d. determina l'ammontare dei contributi annuali degli associati; e. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari; f. amministra il patrimonio dell’associazione; g. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato, e nei limiti previsti dalla legge. 15.2. L’organo amministrativo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di subdelega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

Art. 16 (Riunioni dell’Organo amministrativo)

16.1. Le riunioni dell’Organo amministrativo sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la sua ricezione da parte del destinatario (fax, e-mail, sms, affissione nella sede sociale, pubblicazione sul sito web, ecc.), ovvero anche in maniera verbale, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione; oltre al Presidente, potrà convocare l’organo amministrativo anche il vice Presidente. 16.2. La convocazione deve contenere data, luogo, l’ora e l’ordine del giorno, ed una data, eventuale, per la seconda convocazione, che non potrà tenersi lo stesso giorno. 16.3. L’Organo amministrativo è costituito validamente, in prima e seconda convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica, ovvero, in caso di organo formato da tre amministratori, almeno due. 16.4. Le delibere dell’organo amministrativo, in prima convocazione, sono prese a maggioranza assoluta dei componenti intervenuti. 16.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato ovvero dal notaio ove obbligatorio. 16.6. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, ma in tal caso deve essere possibile l’identificazione inequivocabile degli aventi diritto a partecipare alla riunione.

Art. 17 (Procedura di ammissione nuovi associati)

17.1. Ogni soggetto, persona fisica o giuridica, che voglia far parte dell’associazione, deve indirizzare all’organo amministrativo la sua richiesta, con ogni mezzo o forma, atta ad attestare le sue generalità e la sua richiesta incondizionata. Ove presente un regolamento interno, deve essere incondizionatamente accettato. 17.2. L’organo amministrativo, ricevuta la richiesta, ha tempo 30 giorni massimo, per decidere se accettare o meno la richiesta. L’accettazione potrà essere rifiutata solamente nel caso in cui il richiedente sia una persona “notoriamente” non interessata alle attività sociali e quindi la sua richiesta mira solamente a danneggiare l’associazione. Potrà anche essere rifiutata la sua adesione se la persona è notoriamente segnalata per reati contro il patrimonio. 17.3. La delibera di accettazione o meno deve essere, senza indugio, trascritta sul libro delle adunanze e delibere dell’organo amministrativo. Nel caso di accettazione il nuovo associato deve essere trascritto, senza indugio a libro degli associati e comunicato al registro nazionale del terzo settore.

TITOLO IV

ORGANI DI CONTROLLO E DI REVISIONE, PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, BILANCI E UTILI

Art. 18 (Organo di Controllo e Revisione)

18.1. Qualora l’Associazione si trovi nelle condizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 117/2017, nominerà l’organo di controllo a cui potrà essere affidata anche la revisione legale nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017. L’organo in tale caso dovrà possedere i requisiti all’uopo previsti. Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 117/2017, fermo restando la possibilità di nomina del revisore legale, effettuerà anche il controllo contabile.

18.2. L’organo di controllo e di revisione, ove presente, sono composti da un minimo di un membro ad un massimo di tre membri effettivi più due supplenti. Nel caso in cui l’organo di controllo svolga anche i compiti di revisione, almeno uno dei componenti deve essere iscritto all’albo dei revisori contabili. 18.3. Si applicano all’organo di controllo e revisione le norme, di legge e del presente statuto, in merito alla convocazione, adunanze, delibere previsti per l’organo di amministrazione, ivi comprese, la possibilità di riunioni audio e video.

Art. 19 (Prestazioni degli Associati)

19.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l’associazione di volontariato potrà avvalersi dell’opera degli associati o di terzi nel rispetto dell’art. 33 D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 (Esercizio Finanziario - Bilancio – Utili e Avanzi di Gestione)

20.1. L'esercizio sociale dell’Associazione termina il 31 dicembre di ogni anno. 20.2. L’Organo Amministrativo deve predisporre il Bilancio dell’esercizio, secondo quanto previsto dall’art. 13 del CTS, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. La bozza del Bilancio, unitamente ad altri documenti ritenuti utili o necessari, dovranno essere depositati, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea che lo deve approvare, presso la sede sociale a disposizione degli associati che lo volessero consultare o chiederne copia. Il termine dei quindici giorni previsto dal precedente periodo si deve intendere ordinatorio. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente periodo può essere sanato con la volontà dei due terzi degli associati intervenuti in assemblea, i quali si esprimeranno in senso favorevole all’adozione della delibera. 20.3. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività di interesse generale previste dal presente statuto e comunque non potranno essere distribuiti. 

TITOLO V

(Estinzione, Scioglimento e Liquidazione – Norme di Rinvio)

Art. 21 (Estinzione, Scioglimento e Liquidazione)

21.1. L’Associazione si estingue nel caso in cui lo scopo istituzionale sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità. 21.2. In caso di estinzione dell’Associazione, l’assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati. 21.3. Tutti i beni e risorse dell’Associazione che residuano dopo che sia stata eseguita la liquidazione, dovranno essere devoluti ad altro ente del terzo settore che abbia finalità similari e/o affini a quelle dell’Associazione. È fatta salva la diversa destinazione prevista dalla legge al momento in vigore. 

Art. 22 (Norme Applicabili)

22.1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quelle del D.Lgs. 117/2017, cd “codice del terzo settore”.
Firenze, 28 ottobre 2020
Letto, firmato e sottoscritto